Temporaneamente presenti

Ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno vengono assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN):

  • le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti (non differibili senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona) o comunque essenziali (prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggior danno alla salute o rischi per la vita) per malattia ed infortunio;

  • i seguenti interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate alla salvaguardia della salute individuale e collettiva:

    • tutela della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane;

    • tutela della salute del minore;

    • vaccinazioni obbligatorie nell’ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;

    • interventi di profilassi internazionale;

    • profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Lo straniero, per queste prestazioni, è tenuto a pagare le tariffe previste. Tuttavia, le prestazioni rese a soggetti privi di risorse economiche sufficienti sono erogate senza oneri a carico del richiedente, fatta salva la quota di partecipazione alla spesa (ticket).

A tali stranieri viene rilasciata una tessera con il codice STP (Straniero temporaneamente presente). Tale codice è costituito da 16 caratteri (3 per la sigla STP, 3 caratteri per il codice ISTAT relativo alla Regione, 3 per il codice ISTAT della struttura sanitaria erogante e 7 per il numero progressivo assegnato da ogni struttura).
Il codice STP ha validità semestrale e viene rilasciato in sede di prima erogazione dell’assistenza dagli Uffici spedalità dell’Ospedale e dagli Uffici Anagrafe dei Distretti contestualmente alla dichiarazione dello stato di indigenza. Il codice è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero.
La struttura sanitaria deve, in ogni caso, provvedere, anche in assenza di documenti di identità, alla registrazione delle generalità fornite dall’assistito.
L’accesso alle strutture sanitarie non comporta alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto.