Libera professione

L’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è generalmente gratuito o prevede la partecipazione alla spesa da parte del cittadino mediante il pagamento del ticket. Tuttavia, in tali casi non è possibile scegliere il sanitario di riferimento, ma solo la struttura o l’équipe che erogano le prestazioni specialistiche o di ricovero.

La normativa prevede che il cittadino possa scegliere di essere curato da uno specifico sanitario, dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, in libera professione a pagamento. Infatti i medici, i veterinari, gli psicologi e in generale tutti i dirigenti sanitari dell’ULSS, che hanno scelto di lavorare esclusivamente per l’Azienda e hanno chiesto e ottenuto la relativa autorizzazione, possono svolgere, al di fuori del loro orario di lavoro, attività libero-professionale a pagamento per gli utenti che espressamente la richiedono.

La spesa per le prestazioni in libera professione non è rimborsabile dal SSN e non dà diritto a canali preferenziali. Lo specialista che ha effettuato la prestazione in libera professione non può utilizzare il ricettario regionale per le sue prescrizioni.
La libera professione comprende visite, piccoli interventi, esami diagnostici strumentali e di laboratorio, terapie, consulenze e ricoveri.

In considerazione dello scenario epidemiologico derivante dal COVID-19 e della sua evoluzione, allo scopo di contenere il più possibile la diffusione del virus, viene disposta la sospensione dell'attività libero professionale intramoenia in ogni struttura aziendale fino a nuove indicazioni.

L’attività libero-professionale è regolata da norme legislative e contrattuali che hanno il fine di tutelare il diritto del cittadino a richiederla e di garantire la distinzione tra l’attività libero-professionale e quella erogata tramite il SSN.
L’onorario viene concordato tra il professionista e l’ULSS e una parte di questo viene trattenuta dall’Azienda Sanitaria per l’utilizzo delle sue strutture e per il rimborso dei costi sostenuti, sia per l’impiego del personale di supporto, sia per l’utilizzo delle apparecchiature o dei materiali di consumo.

Il pagamento non deve essere effettuato al sanitario, salvo casi particolari per i dirigenti provvisti di bollettario con l’intestazione dell’ULSS 4. La ricevuta fiscale emessa dal CUP o dai sanitari autorizzati è detraibile dalla dichiarazione dei redditi nei casi previsti dalla legge.