Ricovero all'estero

Il cittadino che sceglie di ricoverarsi all’estero può usufruire dell’assistenza a carico del Servizio Sanitario Nazionale, solo se acquisisce l’autorizzazione preventiva della propria Azienda Sanitaria.

 

Percorso da seguire per l’autorizzazione

Il ricovero all’estero in Centri di altissima specializzazione è consentito solo per talune prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese, in modo tempestivo o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.
Il ricovero può avvenire in Paesi dell’Unione Europea, in Paesi con i quali esiste una convenzione, oppure in Paesi extra Unione Europea o con i quali non vi sono accordi.

Nell’ULSS 4 la richiesta deve essere presentata all’Ufficio Assistenza Internazionale, ubicato a San Donà di Piave in Piazza De Gasperi, 5
tel. 0421.228158/228053
email: assistenza.internazionale@aulss4.veneto.it

Documenti da presentare:

  • richiesta di ricovero dell’assistito;
  • proposta di un medico specialista (pubblico o privato);
  • tessera sanitaria;
  • altra documentazione utile per la valutazione del caso clinico.


La proposta del medico specialista deve contenere:

  • l’indicazione della struttura estera prescelta;
  • la motivazione per la quale si chiede il trasferimento all’estero;
  • l’indicazione del mezzo di trasporto e dell’eventuale necessità di un accompagnatore.


L’Azienda acquisisce il parere del Centro di Riferimento Regionale (CRR), al quale viene affidato il compito di valutare la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste, e rilascia all’interessato l’autorizzazione per il ricovero presso il Centro estero prescelto, oppure comunica il proprio diniego.

In caso di accoglimento della domanda:

  • Se la persona si ricovera in una struttura pubblica o convenzionata di un Paese dell’Unione Europea o di uno Stato convenzionato, l’ULSS 4 rilascia il modello E112 consentendo così l’assistenza diretta, cioè gratuita o con l’eventuale pagamento di una quota di partecipazione (ticket). E’ previsto, in alcuni casi, un contributo per spese di viaggio, sempre se autorizzate preventivamente.
  • Se la persona si ricovera in una struttura non convenzionata o privata, l’ULSS 4 autorizza il ricovero presso il Centro prescelto con assistenza in forma indiretta, cioè con il pagamento delle spese direttamente al Centro estero, con richiesta di rimborso delle spese sostenute, al rientro in Italia. Il concorso alle spese è concesso solo per le prestazioni autorizzate e documentate con fatture in originale, quietanzate e vistate dal Consolato. Le fatture devono essere presentate all’ULSS entro 3 mesi dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento da parte del paziente.



Nota importante

Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dal CRR, per cui, ogniqualvolta si presenta questa necessità, la persona interessata deve chiedere una nuova autorizzazione.

Cosa fare nel caso in cui venga negata l’autorizzazione
In caso di diniego, è possibile presentare ricorso:

  • al Direttore Generale dell’ULSS;
  • al Tribunale amministrativo regionale (TAR);
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese, il ricorso può essere presentato alla magistratura ordinaria.

Trapianto d’organo

Per l’autorizzazione di trapianto d’organo presso i Centri di altissima specializzazione all’estero, l’assistito deve dimostrare di essere in lista di attesa presso almeno due strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Agli assistiti, autorizzati a essere inseriti in lista di attesa per trapianto di organo all’estero, viene rilasciato il modello E112 con validità semestrale. Se il paziente non viene chiamato per l’intervento in quei sei mesi, l’Azienda provvede a rinnovare l’autorizzazione di sei mesi in sei mesi, fino al momento del ricovero.