Esenzioni per reddito

 

Esenzioni per reddito
La combinazione di requisiti di reddito ed età consente di essere esentati dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche. La legge prevede che tale condizione venga autocertificata dall’assistito, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace; il reddito di riferimento è quello dell’anno precedente l’erogazione delle prestazioni.

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I Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e tutti i medici operanti presso le strutture pubbliche e private convenzionate appongono obbligatoriamente sulla ricetta il codice di esenzione, su presentazione del certificato di esenzione da parte del cittadino.

All’atto della prescrizione di una prestazione specialistica da parte del medico, l’assistito (o altra persona avente titolo) presenta il certificato di esenzione e richiede l’indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica. Il medico rileva il codice di esenzione e lo indica sull’apposito spazio della ricetta. Se il cittadino risulta non essere in possesso del diritto all’esenzione, oltre che per condizione economica anche per qualsiasi altra condizione, non indica alcun codice di esenzione barrando la casella “N” della ricetta.

L’assistito che non fosse in possesso del certificato, in quanto non presente nelle liste predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma che ritenesse di essere in possesso dei requisiti, dovrà recarsi presso gli sportelli distrettuali dell’Azienda ULSS di assistenza per autocertificare il proprio diritto ed ottenere il relativo attestato. Dovrà portare con sé i documenti di seguito indicati:

  • documento di identità valido
  • tessera sanitaria propria e degli eventuali altri beneficiari dell’esenzione.

Coloro che sono impossibilitati a presentarsi per motivi di salute possono delegare al ritiro un familiare, compilando la delega per il ritiro del certificato di esenzione per reddito, attenendosi alle indicazioni contenute nel modulo stesso (occorre prestare particolare attenzione, in particolare, ai documenti che occorre esibire e alle persone che possono essere delegate).

L’autocertificazione potrà essere resa anche dal genitore esercente la potestà, dal tutore e dall’interessato con assistenza del curatore. Inoltre, l’autocertificazione potrà essere resa dal coniuge, dal figlio o altro parente fino al 3° grado munito di delega e di valido documento di identità proprio oltre ai documenti suindicati del delegante.

È responsabile della dichiarazione chi autocertifica il possesso dei requisiti presso gli sportelli distrettuali dell’Azienda ULSS. Il possesso dei requisiti dichiarato e sottoscritto sarà obbligatoriamente verificato dai competenti uffici dell’ULSS che, in caso di falsa dichiarazione, provvederanno al recupero degli importi non pagati per le prestazioni erogate in esenzione e a comminare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 316 ter del Codice Penale.

I certificati sono stampabili direttamente dagli assistiti mediante l'apposito portale il cui link è presente nel sito www.aulss4.veneto.it, nell'area dei link utili, voce "certificati di esenzione on-line", digitando il codice fiscale e il numero del tesserino cartaceo di nove caratteri.

Sono esclusi dalla certificazione e dal rinnovo d’ufficio, gli assistiti con esenzione 7R3 per reddito e disoccupazione, che dovranno autocertificarsi. L’assistito che intende autocertificarsi può trasmettere agli indirizzi di posta elettronica degli sportelli di anagrafe sanitaria il modulo di autocertificazione presente nel portale Sanità della Regione Veneto e copia del documento di identificazione.".

L’elenco in possesso dell’Azienda dal quale sono tratti i certificati attesta il diritto in relazione alla situazione economica di due anni prima, mentre la normativa prevede il diritto in riferimento alla situazione economica dell’anno precedente. Per tale motivo, è responsabilità personale dell’assistito in possesso del certificato avvalersi del diritto solo se la situazione economica dell’anno precedente lo consenta e se le condizioni non siano decadute (superamento dell’età, uscita dal nucleo familiare, ecc...).

I redditi di riferimento sui quali basarsi per l’autocertificazione sono sempre quelli dell’anno precedente alla data di erogazione delle prestazioni (ad es.: per una prestazione effettuata nel 2023 si debbono considerare i redditi del 2022).

E' tenuto al pagamento del ticket il cittadino che prenota prestazioni presso gli ambulatori ospedalieri, distrettuali o delle strutture private convenzionate con ricetta sprovvista di codice di esenzione e il relativo pagamento non potrà essere rimborsato.

Il cittadino esente per disoccupazione dovrà necessariamente provvedere all’autocertificazione presso gli sportelli distrettuali dell’Azienda ULSS in quanto non presente negli elenchi degli aventi diritto. In tal caso, mentre i redditi di riferimento sono quelli dell’anno precedente, lo stato di disoccupazione deve essere posseduto al momento dell’erogazione della prestazione.

I cittadini in possesso dei codici di esenzione 3C1, 3C2, 3C3, 3G1, 3L1, 3L2, 3M1, 3M2, 3N1, 3O1, 3S1, 3V1 e 3V2, già totalmente esenti per la generalità delle prestazioni sanitarie, non riceveranno i certificati e non dovranno recarsi presso gli sportelli distrettuali.

Nessuno è autorizzato dall'ULSS 4 a consegnare i certificati porta a porta o a effettuare telefonate alle persone per preannunciare la consegna degli stessi certificati.

Chi ritenesse di non avere i requisiti per l'esenzione, ma ha comunque il certificato, non deve utilizzarlo e deve farlo annullare presso gli sportelli distrettuali. Se, invece, in corso d'anno si sono persi i requisiti che davano diritto al certificato, oltre a non utilizzare il certificato, se ne deve chiedere la revoca a decorrere dalla data della perdita dei requisiti (ad es. perdita dello stato di disoccupazione). In entrambi i casi occorre presentarsi negli sportelli distrettuali individuati portando con sé la richiesta  di annullamento/revoca del certificato di esenzione per reddito.

Per avere chiarimenti sulle esenzioni per reddito, l'ULSS 4 ha previsto, oltre alle pagine del sito, la possibilità di avere informazioni per posta elettronica, inviando un'email all'indirizzo esenzioni.reddito@aulss4.veneto.it oppure per telefono, al numero 0421.396650, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.00.