MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS

Data
Fonte
Ufficio stampa Ulss4
Abstract

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-l9 nella Regione Veneto, il Presidente Luca Zaia ed il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno adottato una serie di misure adeguate a contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.

Le misure previste nell'ordinanza datata 23 febbraio 2020 sono le seguenti:

Sospensione di manifestazioni  o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;

Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza; 

Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della Cultura di cui all’articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al DL. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;

Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Le direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;

Le RSA per non autosufficienti dovranno anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti;

Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;

Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giocoliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aeree e via acqua;

Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

 

La circolare emessa dalla Regione Veneto il 24 febbraio ha quindi chiarito ulteriormente le misure urgenti sopra indicate. 


Riguardo alla sospensione di manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati: sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che comportando l'afflusso di pubblico esulano dall'ordînaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale ed economica.

Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere: manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e Luna-park, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.

In via generale non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, doposcuola, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.) e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano concentrazioni di persone.

Sono escluse da tale sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i mercati settimanali.

Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono pertanto essere ricomprese nella sospensione, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es. servizi semiresidenziali e Centri diurni).

Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie, civili e religiose, a condizione di permettere la partecipazione ai soli familiari.

In relazione alla disinfezione giornaliera dei trasporti pubblici l’attuazione della direttiva è di competenza delle Aziende che hanno in gestione il servizio con i normali prodotti presenti sul mercato.

 

In allegato: 

 

  • copia della ordinanza;
  • copia della circolare esplicativa.