
Il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida A e B e delle patenti nautiche prevedono, tra l’altro, l’effettuazione di una visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della Strada. Nel caso delle patenti C e D nella visita medica viene effettuata anche la verifica dei tempi di reazione agli stimoli semplici e complessi.
I medici dell’Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione rientrano fra le autorità sanitarie previste dal Codice della Strada e sono pertanto abilitati al rilascio della certificazione necessaria per ottenere il rilascio o il rinnovo della patente di guida.
L’Igiene e Sanità Pubblica rilascia anche i certificati medici previsti dalla legge per il porto d’armi.
Alcune categorie di cittadini devono invece rivolgersi alla Commissione Medica Locale Patenti:
- persone affette da patologie che richiedono una visita della Commissione;
- cittadini ai quali la patente è stata ritirata o sospesa;
- casi in cui la Motorizzazione Civile ha disposto la revisione della patente;
- casi previsti nelle modifiche intervenute con il nuovo Codice della Strada (Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 settembre 2010).