Migranti

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è obbligatoria per i cittadini comunitari residenti qualora non già iscritti quali portatori dei modelli comunitari previsti dal Regolamento CEE 1408/71 (per esempio: modelli E106, E121, E128, ecc.).
I requisiti per l’iscrizione sono:
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
- autocertificazione di residenza;
- autodichiarazione del codice fiscale;
- autocertificazione nella quale si attesti che non è soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di appartenenza.
L’iscrizione ha validità fino alla scadenza o revoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
L’iscrizione al SSN è obbligatoria per i cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti e residenti in Italia che:
- abbiano in corso regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- siano iscritti nelle liste di collocamento;
- siano detenuti ed internati;
- siano in possesso del permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo per:
- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo;
- motivi familiari;
- asilo politico;
- asilo umanitario;
- richiesta di asilo;
- in attesa di adozione ed affidamento;
- acquisizione della cittadinanza;
- cure mediche nei confronti delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
L’iscrizione garantisce piena assistenza sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani, dando diritto al rilascio della tessera sanitaria, nella quale è riportato, oltre ai dati anagrafici, il medico di famiglia prescelto. L’iscrizione è estesa anche ai familiari a carico, qualora regolarmente soggiornanti.
La tessera sanitaria viene rilasciata, presentando la documentazione necessaria, dagli uffici dell’Anagrafe Sanitaria del Distretto Socio Sanitario competente per territorio. La tessera è valida fino allo scadere del permesso di soggiorno, ma alla scadenza può essere rinnovata. Il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno a tempo indeterminato danno diritto al rilascio di una tessera sanitaria priva di scadenza.
Non hanno l’obbligo di iscrizione al SSN i seguenti cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia:
- studenti;
- persone alla pari;
- personale religioso;
- titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva;
- dipendenti extracomunitari delle organizzazioni internazionali operanti in Italia fatti salvi gli accordi internazionali in materia;
- personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche e Uffici Consolari;
- lavoratori non tenuti a corrispondere in Italia l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- altre categorie escluse dall’iscrizione obbligatoria.
Questi cittadini possono iscriversi volontariamente pagando un contributo annuo dipendente dal motivo del soggiorno. L’iscrizione volontaria è valida per l’anno solare (scade il 31 dicembre) e non è retroattiva; non sono previsti pagamenti per frazione di anno.